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Revisione generale del bilancio

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, dello Statuto comunale (GemO), la città capoluogo di Magonza è tenuta a redigere un bilancio consolidato qualora, alla fine di un esercizio finanziario e alla fine dell’esercizio finanziario precedente, almeno un ente controllato dal Comune sia soggetto al controllo o all’influenza determinante del Comune.

Ai sensi dell'art. 8 § 15 della legge sul doppio sistema contabile (KomDoppikLG), il primo bilancio consolidato deve essere redatto al 31 dicembre 2015. La città di Magonza soddisfa i requisiti di cui al § 109 comma 1 GemO, pertanto per l'esercizio finanziario 2015 è stato necessario redigere per la prima volta un bilancio consolidato.

La commissione di revisione contabile e l'ufficio di revisione della città di Magonza hanno, ai sensi degli articoli 112 e 113 del GemO, il compito e la facoltà di effettuare la revisione contabile locale.

La commissione di revisione contabile accerta il risultato della propria verifica mediante delibera ai sensi degli articoli 110, comma 2, 112, commi 1, 4 e 7, e 113, commi 3 e 5, del GemO. Analogamente al bilancio annuale, anche il bilancio consolidato deve rappresentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale effettiva del comune.

Al bilancio consolidato il Comune deve allegare il proprio bilancio d'esercizio e i bilanci d'esercizio

a) dei fondi speciali per i quali vengono tenute contabilità separate,
b) delle imprese e degli enti dotati di personalità giuridica propria (ad eccezione delle casse di risparmio in cui il comune detiene una partecipazione),
c) delle fondazioni comunali dotate di capacità giuridica,
d) dei consorzi di cui il comune è membro; ad eccezione dei consorzi che detengono esclusivamente partecipazioni in casse di risparmio,
e) degli altri enti giuridicamente autonomi con

contabilità commerciale o una contabilità secondo le disposizioni della contabilità comunale, la cui base finanziaria è sostanzialmente garantita dal Comune in virtù di un obbligo giuridico (§ 109 comma 4 GemO). Non viene effettuato alcun consolidamento con le Casse di Risparmio e i consorzi delle Casse di Risparmio.

Il bilancio consolidato è costituito da
a) il conto economico consolidato
, b) il rendiconto finanziario consolidato,
c) lo stato patrimoniale consolidato,
d) la nota integrativa consolidata.
Al bilancio consolidato devono essere allegati:
a) la relazione sulla gestione consolidata,
b) la tabella delle immobilizzazioni,
c) la tabella dei crediti

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