Gli sfollati e i rimpatriati tardivi, i loro coniugi e figli che sono cittadini tedeschi ai sensi dell’articolo 116 della Legge fondamentale, nonché i naturalizzati il cui cognome è d’ora in poi regolato dal diritto tedesco, possono, mediante dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, eliminare dal proprio nome le parti non previste dal diritto tedesco in materia di nomi, ad esempio il cognome paterno.
- Possono assumere la forma maschile del proprio cognome se questo è soggetto a variazioni linguistiche in base al sesso o al rapporto di parentela, ad esempio nel caso della desinenza slava -ova.
- Possono assumere una forma di lingua tedesca del proprio cognome o del proprio nome; se tale forma non esiste, possono assumere nuovi nomi.
- Il cognome comune dei coniugi può essere modificato solo congiuntamente durante il matrimonio.
Ulteriori esempi sono riportati nell'articolo 47 dell'EGBGB.
Per ulteriori informazioni sulla procedura da seguire, rivolgersi all'ufficio competente presso l'Ufficio di Stato Civile, Giustizia e Ordine Pubblico di Magonza.
Orari di ricevimento:
lunedì, giovedì e venerdì dalle 08:30 alle 12:00;
martedì tutto il giorno solo su appuntamento;
mercoledì chiuso