Per le aree con scarsa qualità dell'aria esistono piani per il controllo dell'inquinamento atmosferico. Tali piani prevedono misure volte a migliorare la qualità dell'aria. Le zone a traffico limitato sono una delle misure previste da tali piani. Le zone a traffico limitato riducono l'inquinamento da polveri sottili e biossido di azoto. I veicoli ad alto tenore di emissioni inquinanti non possono circolare nelle zone a traffico limitato.
Se desiderate circolare con il vostro veicolo in una zona a traffico limitato, dovete acquistare un bollino per il particolato/bollino ambientale. Il bollino è disponibile in tre diversi colori, ciascuno dei quali è associato a un gruppo di sostanze inquinanti. L'assegnazione del vostro veicolo a uno dei gruppi di sostanze inquinanti dipende dai codici di emissione. Questi sono riportati nei documenti del veicolo.
Nota:
le zone a traffico limitato sono segnalate da un apposito cartello stradale. Sul cartello aggiuntivo sono indicati i colori dei bollini con cui i veicoli possono circolare liberamente nella zona a traffico limitato specifica.
A Magonza la zona a traffico limitato è stata introdotta il 1° febbraio 2013. Come indicato dalla segnaletica, solo i veicoli muniti di un bollino verde per le polveri sottili possono accedere alla zona a traffico limitato.
A partire dal 1° ottobre 2025 la zona a traffico limitato di Magonza verrà abolita e il bollino antinquinamento non sarà più necessario.
I seguenti veicoli a motore possono accedere alla zona a traffico limitato senza il bollino verde per le polveri sottili:
- macchine e attrezzature mobili
- macchine da lavoro
- trattori agricoli e forestali
- veicoli a motore a due e tre ruote
- ambulanze, auto mediche con la relativa segnaletica «Arzt Notfalleinsatz» (secondo il § 52 comma 6 del regolamento di omologazione dei veicoli a motore)
- Veicoli a motore con cui viaggiano o vengono trasportate persone con gravi difficoltà motorie, non autosufficienti o non vedenti, che lo dimostrano tramite i contrassegni «aG», «H» o «Bl» riportati sul tesserino di invalidità ai sensi del § 3 comma 1 n. da 1 a 3 del regolamento sul tesserino di invalidità
- Veicoli per i quali è possibile avvalersi di diritti speciali ai sensi dell'articolo 35 del Codice della Strada (ad es. polizia, vigili del fuoco)
- Veicoli di truppe non tedesche di Stati non firmatari del Patto del Nord Atlantico che soggiornano in Germania nell'ambito della cooperazione militare, nella misura in cui siano utilizzati per spostamenti dovuti a motivi militari urgenti
- Veicoli a motore civili utilizzati per conto delle forze armate tedesche, nella misura in cui si tratti di viaggi inderogabili per l'adempimento di compiti sovrani delle forze armate tedesche
- auto d'epoca (ai sensi del § 2 n. 22 del regolamento sull'immatricolazione dei veicoli) che espongono una targa con la lettera H o il numero 07, nonché veicoli immatricolati in un altro Stato membro dell'UE/SEE o in Turchia, purché soddisfino requisiti equivalenti
Richiesta:
Recarsi di persona:
- previa prenotazione online