La procedura è soggetta a richiesta. Attraverso un sopralluogo verifichiamo se sia garantito che gli stabilimenti soddisfino i requisiti igienici pertinenti, al fine di tutelare la salute pubblica. L'autorizzazione degli stabilimenti è subordinata al rispetto di determinati requisiti, in modo da ridurre il rischio di contaminazione all'interno della struttura in cui vengono prodotti i germogli.
Con l'autorizzazione, il vostro stabilimento riceve anche il numero di autorizzazione necessario per gli scambi intracomunitari.
La vostra azienda è autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 210/2013 e dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 852/2004. Il regolamento (CE) n. 852/2004 contiene norme generali in materia di igiene alimentare che Lei, in qualità di responsabile dell'azienda alimentare, è tenuto a rispettare, tra l'altro, nella produzione primaria e nelle operazioni ad essa correlate.
Lei, in qualità di responsabile dell'azienda, o le persone da lei designate, devono possedere l'affidabilità necessaria per la gestione dell'azienda.
La procedura di autorizzazione ha inizio con la presentazione della documentazione presso l'autorità amministrativa distrettuale competente (amministrazione distrettuale o città indipendente). Quest'ultima effettua un esame preliminare e inoltra la domanda all'Ufficio di ispezione regionale della Renania-Palatinato. Dopo la presentazione della domanda e l'esame preliminare, viene effettuato un sopralluogo per verificare se la vostra azienda soddisfa i requisiti della normativa alimentare applicabili al caso specifico. Con l'autorizzazione, il vostro stabilimento riceve anche il numero di autorizzazione necessario per gli scambi commerciali intracomunitari.