Richiesta di autorizzazione alla costruzione di un impianto con procedura semplificata
Nella procedura di autorizzazione semplificata, la verifica da parte dell'autorità di vigilanza edilizia è limitata a determinate disposizioni; non viene verificata la conformità alla normativa edilizia, compresa quindi anche la LBauO.
Cosa devo sapere?
Descrizione del servizio
Il § 66, comma 1, prima frase, del Regolamento edilizio dello Stato federato della Renania-Palatinato (LBauO) elenca i progetti per i quali deve essere applicata la procedura di autorizzazione semplificata. Tra questi rientrano, ad esempio, gli edifici residenziali delle classi 1 – 3 (ovvero il pavimento di nessun piano in cui siano possibili locali di soggiorno può trovarsi in media a più di 7 m sopra il livello del terreno), compresi i loro annessi e impianti ausiliari. Per i progetti elencati nel § 66 comma 2 LBauO, la procedura di autorizzazione semplificata viene applicata solo se il committente lo richiede e vengono presentate certificazioni da parte di periti riconosciuti dall’autorità di vigilanza edilizia che attestino la garanzia della stabilità strutturale e della protezione antincendio.
Nella procedura di autorizzazione semplificata , la verifica da parte dell'autorità di vigilanza edilizia si limita alla legittimità ai sensi delle disposizioni del Codice edilizio, delle norme edilizie locali (§ 88 LBauO), del § 52 LBauO e delle altre disposizioni di diritto pubblico. Non viene verificata la conformità del progetto alla normativa edilizia, ivi compreso il regolamento edilizio del Land Renania-Palatinato.
La domanda di concessione edilizia nell’ambito della procedura semplificata deve essere presentata all’autorità di vigilanza edilizia di primo grado.
I documenti di costruzione che devono essere presentati insieme alla domanda di costruzione sono indicati nel § 7 del regolamento regionale sui documenti di costruzione e sulla verifica tecnica. La domanda di costruzione e i documenti di costruzione devono essere firmati dai progettisti, i quali, nel caso di domande relative a edifici, devono essere abilitati alla presentazione di progetti.
La validità del permesso di costruzione è di quattro anni. Tale termine può essere prorogato su richiesta. La richiesta deve pervenire prima della scadenza del termine.
In qualità di committente, si prega di rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa edilizia.
Requisiti
La documentazione tecnica deve essere redatta da progettisti in possesso di competenze ed esperienza adeguate. La documentazione tecnica relativa alla costruzione e alla modifica di edifici soggetti ad autorizzazione deve essere redatta, in linea di principio, da un progettista abilitato alla presentazione di progetti edilizi.
Procedura
La domanda di concessione edilizia (domanda di costruzione) deve essere presentata dal committente all’autorità di vigilanza edilizia. Insieme alla domanda di costruzione devono essere presentati tutti i documenti necessari per la valutazione del progetto e l’esame della domanda (documentazione di costruzione). È possibile consentire che singoli documenti di costruzione vengano presentati in un secondo momento. L'autorità di vigilanza edilizia inoltra immediatamente la domanda di costruzione all'amministrazione comunale e, se necessario, richiede il parere favorevole o l'approvazione del comune ai sensi del codice edilizio, il quale si pronuncia immediatamente sul progetto.
Base giuridica
- § Sezione 66 del Regolamento edilizio della Renania-Palatinato (BauO) (Si apre in una nuova scheda)
- § Sezione 56 del Codice edilizio della Renania-Palatinato (LBauO) (Si apre in una nuova scheda)
- § Sezione 63 del Codice edilizio della Renania-Palatinato (LBauO) (Si apre in una nuova scheda)
- § Sezione 64 del codice edilizio della Renania-Palatinato (LBauO) (Si apre in una nuova scheda)
- Ordinanza statale sui documenti edilizi e l'ispezione degli edifici (BauuntPrüfVO) (Si apre in una nuova scheda)
- Ordinanza statale sugli emolumenti e i compensi per gli atti e i servizi ufficiali nell'ambito della legge sui regolamenti edilizi (tariffario speciale) (Si apre in una nuova scheda)
Appello
Ricorso e, successivamente, azione legale ai sensi del Codice di procedura amministrativa (VwGO).
Scadenza
Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di concessione edilizia, l'autorità di vigilanza edilizia deve verificare se
- la domanda di costruzione e la documentazione siano complete,
- coinvolgere altre autorità o enti e
- se sia necessario ricorrere a periti
. Se la domanda di costruzione è incompleta o presenta altre carenze rilevanti, l'autorità di vigilanza edilizia invita il committente a porvi rimedio entro un termine ragionevole. Se le carenze non vengono sanate entro il termine, la domanda si considera ritirata.
L'autorità di vigilanza edilizia deve decidere entro un mese per i progetti ai sensi del § 66 comma 1 LBauO ed entro tre mesi per i progetti ai sensi del § 66 comma 2 LBauO, se sono soddisfatti i requisiti di cui al § 66 comma 5. Il termine decorre 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento della domanda di costruzione da parte dell'autorità di vigilanza edilizia o – qualora l'autorità di vigilanza edilizia abbia richiesto ulteriori documenti – 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento dei documenti presentati successivamente. Se è necessario il consenso o l'approvazione del comune (§ 14 comma 2 frase 2, § 36 comma 1 frase 1 o § 36a BauGB), tale termine decorre al più presto dal ricevimento della comunicazione relativa alla decisione del comune o, qualora il consenso o l’approvazione del comune si consideri concessa per scadenza del termine ai sensi del § 36 o del § 36a BauGB, dal momento entro il quale la comunicazione relativa al rifiuto del consenso o dell’approvazione del comune avrebbe dovuto pervenire all’autorità di vigilanza edilizia.
La licenza edilizia si considera concessa se entro tale termine non è stata presa una decisione in merito alla domanda di costruzione. Il termine può essere prorogato fino a due mesi, in particolare se devono essere coinvolte altre autorità o sono necessarie decisioni in merito a deroghe.
Cosa devo portare o presentare?
La documentazione edilizia necessaria è disciplinata dal regolamento regionale sulla documentazione edilizia e sulla verifica tecnica (BauuntPrüfVO) . Ai sensi dell’articolo 1 del BauuntPrüfVO, alla domanda di concessione edilizia devono essere allegati i seguenti documenti:
1. la planimetria (§ 2),
2. i disegni di costruzione (§ 3),
3. la descrizione dell'opera (§ 4),
4. le prove tecniche (§ 5),
5. la rappresentazione del sistema di drenaggio del terreno (§ 6),
6. per i progetti edilizi in aree extraurbane, un estratto della carta topografica ufficiale in scala 1:25.000 con l'indicazione del terreno da edificare.
L'entità, il contenuto e il numero dei documenti di costruzione dipendono dal progetto in questione. I documenti di costruzione devono contenere informazioni su tutti gli autori del progetto. Nella planimetria e in ogni disegno di costruzione, oltre all'indicazione numerica della scala per la calibrazione, deve essere inclusa anche una barra di scala grafica, a meno che le catene di misura presenti non consentano la calibrazione. Questa deve essere contrassegnata con le distanze effettive. L'autorità di vigilanza edilizia può rinunciare a singoli documenti di costruzione o a informazioni in essi contenute, se questi non sono necessari per la valutazione del progetto. Essa può richiedere ulteriori documenti di costruzione, nonché grafici, fotografie o modelli, se questi sono necessari per la valutazione del progetto.
Per la procedura di autorizzazione semplificata, il § 7 del BauuntPrüfVO contiene disposizioni speciali con agevolazioni.
Se oltre alla licenza edilizia sono necessarie ulteriori decisioni amministrative (ad es. autorizzazioni in materia di tutela dei beni culturali, decisioni in materia di tutela delle acque o della natura), i documenti necessari a tal fine devono essere presentati insieme alla domanda di autorizzazione.
Quanto costa e come posso pagare?
Tasse
Il rilascio della licenza edilizia comporta il pagamento di diritti, il cui importo dipende essenzialmente dalla tipologia del progetto autorizzato. Tali diritti vengono riscossi in base al regolamento regionale sui diritti e gli onorari per gli atti amministrativi e i servizi previsti dalla normativa edilizia (elenco speciale dei diritti).
Moduli, opuscoli, link
La domanda di concessione edilizia nell'ambito della procedura semplificata deve essere presentata all'autorità di vigilanza edilizia di primo grado.
I documenti di progetto da allegare alla domanda di concessione edilizia sono indicati nell'articolo 7 del regolamento regionale sui documenti di progetto e sulla verifica tecnica. La domanda di concessione edilizia e i documenti di progetto devono essere firmati dai committenti e dai progettisti autorizzati a presentare la domanda per gli edifici.
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