Statuto del verde e del design valido dal 01.10.2022 (spiegazione)
Statuto per l'inverdimento e la progettazione delle proprietà sviluppate all'interno della città di Magonza (statuto per l'inverdimento e la progettazione) del 25 giugno 2022.
Il regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2022 e disciplina la sistemazione a verde e la progettazione dei terreni edificati e delle strutture edilizie nell'area urbana della città di Magonza. A partire da tale data è venuto meno il regolamento precedentemente in vigore relativo alle aree verdi all'interno della città di Magonza.
L'obiettivo è quello di definire l'aspetto urbano tenendo conto dei cambiamenti climatici e della salvaguardia di condizioni di vita salutari.
Spiegazione dello Statuto
Il potenziamento delle infrastrutture verdi è un tema centrale anche a Magonza:
- crea habitat per animali e piante, favorisce l'interconnessione dei biotopi e rafforza la biodiversità.
- Favorisce la fissazione delle polveri sottili e dell’anidride carbonica e produce ossigeno.
- Contribuisce alla protezione del clima e contrasta il cambiamento climatico. L'ombreggiatura delle superfici impermeabilizzate evita temperature superficiali estreme, mentre l'evaporazione dalla vegetazione riduce attivamente la temperatura dell'aria circostante. Si riducono gli eventi climatici estremi in termini di calore e i picchi di deflusso dopo forti piogge.
- contribuisce al miglioramento dell'ambiente di lavoro e di vita. Le strutture verdi hanno un'influenza positiva sul paesaggio urbano e sulla progettazione edilizia e caratterizzano le strutture urbane. Le superfici funzionali impermeabilizzate e i parcheggi vengono visivamente alleggeriti dalla piantumazione di alberi e strutturati da elementi verdi.
Il Consiglio comunale della città di Magonza, con la delibera sullo "stato di emergenza climatica" del 25.09.2019, ha incaricato l'amministrazione di aggiornare lo statuto del verde. Ai sensi del § 24 comma 1 frase 2 e comma 5 del GemO (Statuto comunale) della Renania-Palatinato, nonché del § 88 comma 1 n. 3 e 7 del LBauO (Regolamento edilizio) della Renania-Palatinato, la città di Magonza è autorizzata ad approvare uno statuto relativo all'inverdimento e alla progettazione di terreni edificati.
Il regolamento si applica all’intero territorio comunale alle aree non edificate dei terreni edificati, comprese le aree libere sotterranee dei terreni edificati (come ad esempio i parcheggi sotterranei ecc.) e alla sistemazione esterna degli impianti edilizi. Il regolamento si applica ai progetti per i quali viene presentata una domanda di costruzione, nonché ai progetti esenti da autorizzazione ai sensi del LBauO e ai progetti soggetti alla procedura di esenzione ai sensi del § 67 LBauO.
Nel regolamento sono formulati i requisiti relativi alla progettazione e all'inverdimento dei terreni edificati, dei giardini antistanti, dei parcheggi, dei posti auto, dei tetti piani, delle pareti esterne e delle aree di stoccaggio ad uso commerciale. Sono inoltre stabiliti la qualità e il momento dell'inverdimento, nonché la necessaria piantumazione sostitutiva.
Ai sensi dello statuto, tutte le aree non coperte da edifici in superficie, nonché gli spazi liberi dei terreni edificati sottostanti ai piani interrati, devono essere interamente inerbiti, a meno che non siano necessari per un uso consentito. Accessi, vialetti, percorsi, aree per i vigili del fuoco e parcheggi per autoveicoli devono essere limitati alla misura funzionalmente necessaria.
I tetti piani e le pareti esterne devono essere inerbiti. Sia per l'inerbimento dei tetti piani che per le pareti esterne si applica inoltre un cosiddetto "sistema modulare" (cfr. fig. 1), al fine di offrire alternative e consentire soluzioni personalizzate. In alternativa all'inerbimento dei tetti piani e delle pareti esterne, esiste la possibilità di piantare arbusti aggiuntivi sul terreno edificabile. Nel caso dell'inverdimento del tetto, in alternativa all'inverdimento estensivo richiesto, è possibile anche un inverdimento intensivo in un rapporto di 2:1. Queste alternative garantiscono la presenza di verde sui terreni edificati e consentono al contempo una maggiore flessibilità e soluzioni personalizzate. Le strutture verdi variegate che ne derivano – inverdimento dei tetti, delle facciate, arbusti – sono inoltre elementi di progettazione urbana che strutturano, alleggeriscono e accentuano gli spazi che si creano. È possibile una combinazione con impianti solari, in particolare fotovoltaici.
Il regolamento sul verde e sulla progettazione disciplina anche la piantumazione di alberi e arbusti. A partire da un numero minimo di due posti auto ogni quattro posti auto in superficie iniziati, è necessario piantare almeno un albero (cfr. fig. 2).
Per ogni 200 m² iniziati di superficie del terreno non occupata da edifici fuori terra è necessario piantare un albero. Inoltre, il 15% del terreno edificabile deve essere piantumato con arbusti, purché la piantumazione non sia in contrasto con un uso altrimenti consentito. I parcheggi coperti per auto e biciclette, nonché altri spazi di stoccaggio e di deposito (in particolare contenitori per rifiuti e materiali riciclabili) devono essere rinverditi. I depositi commerciali devono essere schermati dagli immobili adiacenti con destinazione d'uso diversa mediante arbusti. Sia per gli arbusti che per gli alberi, vengono conteggiati gli alberi/arbusti esistenti e quelli da piantare in base ad altri obblighi (ad es. disposizioni dei piani regolatori).
Per motivi climatici e di progettazione, vengono esclusi alcuni utilizzi e materiali per l'intero territorio urbano. Viene così chiaramente stabilito che i giardini antistanti le abitazioni non possono essere utilizzati come aree di lavoro o di stoccaggio e che i riempimenti di ghiaia, pietrisco e materiali simili, le griglie per prato e il prato su ghiaia, nonché le coperture estese con tessuto non tessuto, teli, tessuti e simili non sono considerati come vegetazione. La realizzazione dei cosiddetti "giardini di ghiaia" non è quindi più possibile.

